Art. 14.

                 Corsi di formazione e assegnazione

    1.  Le  vincitrici  del  concorso,  salvo mancata conversione del
decreto  legge  10 gennaio 2006, n. 4, art. 12, sono nominate allieve
agenti  del  Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore
Generale  del personale e della formazione e avviate a frequentare un
corso   preordinato   alla  loro  formazione  professionale,  con  le
modalita'  di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modifiche.
    2.  Una  volta superati gli esami finali sono nominate agenti del
Corpo   stesso  e  saranno  assegnate  agli  Istituti  e  ai  servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria.
    3.  Coloro  che  non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella  sede  e  nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarate decadute dalla nomina.
    4.  Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui al
precedente  art. 1,  comma 2, una volta superati gli esami finali del
predetto  corso  di formazione, verranno assegnate come prima sede di
servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
    Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.

      Roma, 20 gennaio 2006

                                  Il direttore generale: Sparacia