Art. 14. Corsi di formazione e assegnazione 1. Le vincitrici del concorso, salvo mancata conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, art. 12, sono nominate allieve agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione e avviate a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche. 2. Una volta superati gli esami finali sono nominate agenti del Corpo stesso e saranno assegnate agli Istituti e ai servizi dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarate decadute dalla nomina. 4. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al precedente art. 1, comma 2, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnate come prima sede di servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative. Roma, 20 gennaio 2006 Il direttore generale: Sparacia