Art. 3.

                       Esclusione dal Concorso

    1.  Sono  escluse  dal  concorso,  le  candidate  che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.
    2.  Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, che
hanno  riportato  condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    3.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano state dichiarate decadute da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui  alla  lettera  d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    4.  L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di   esclusione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  la
sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge  per  l'accesso  al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria,  nonche'  l'idoneita'  psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia delle candidate.
    5.   Per   difetto   dei   prescritti  requisiti  sara'  disposta
l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore Generale
del personale e della formazione.