Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  per lo svolgimento della prova
d'esame  di  cui  al successivo art. 8 del presente decreto, nominata
con  decreto  del Capo del Dipartimento, e' composta da un presidente
scelto  tra  i  funzionari  con  qualifica  non inferiore a dirigente
superiore   e   da   altri  quattro  funzionari  dell'Amministrazione
penitenziaria   con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava,  ovvero
appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).
    2.    Svolge   le   funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
    3.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista  la  nomina  di  uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
    4.  Qualora  il  numero delle candidate superi il numero di mille
unita',  la  commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  tali da permettere, unico restando il
presidente,  la  suddivisione  in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.