Art. 11.
                      Conseguimento del titolo
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  conferito  dal rettore, si
consegue  all'atto  del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del dottorato.
    La  commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore  su  designazione del collegio dei docenti, in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.