Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 12.394,97 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente 1. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando, come previste dall'art. 24 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del dottorato, previa conferma da parte del collegio dei docenti del conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato. Le sospensioni della frequenza del dottorato di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.