Art. 9.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio  sono assegnate in base alla graduatoria di
merito redatta dalla competente commissione giudicatrice.
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 12.394,97 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente 1.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Le   borse  di  studio  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza
bimestrale  anticipata,  salvo  recupero di eventuale indebito per le
ipotesi  di  esclusione  o  sospensione del dottorando, come previste
dall'art. 24  del  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di scuole di
dottorato di ricerca.
    La  borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  dottorato,  previa  conferma  da  parte  del
collegio  dei  docenti  del  conseguimento dei risultati previsti per
l'anno di corso frequentato.
    Le  sospensioni della frequenza del dottorato di durata superiore
a  trenta  giorni  comportano  la  sospensione  dell'erogazione della
borsa.
    Qualora  in  corso  d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi,  egli  decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio
per la quota non ancora corrisposta.