Art. 3. 1. Per i profili professionali di cui al punto a) del precedente art. 1 puo' presentare domanda il personale educativo che: a) abbia maturato almeno 7 anni di permanenza nel ruolo docente, di cui 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; b) abbia svolto attivita' documentate e positivamente valutate dai responsabili delle attivita' svolte (direttori, presidi, responsabili di progetto, direttori di ricerca ecc.) in almeno due delle seguenti aree: insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di aggiornamento; partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994; partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Universita' o da enti pubblici di ricerca; incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovrintendenza a tirocini all'interno della scuola (se non gia' considerato ex articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994). 2. Per il profilo professionale di cui al punto b) del precedente art. 1 possono presentare domanda i docenti che: a) abbiano maturato almeno 7 anni di permanenza nel ruolo docente in ruolo, di cui 5 di insegnamento comunque svolti nella scuola primaria; b) abbiano svolto attivita' documentate e positivamente valutate dai responsabili delle attivita' svolte (direttori, presidi, responsabili di progetto, direttori di ricerca ecc.) in almeno due delle seguenti aree: insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di aggiornamento; partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994; partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Universita' o da enti pubblici di ricerca; incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovrintendenza a tirocini all'interno della scuola (se non gia' considerato ex articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994).