Art. 6.
    1.  La  commissione,  nominata  con  decreto  rettorale  entro il
16 febbraio  2006 e composta di quattro docenti universitari e di uno
nominato  dall'Amministrazione scolastica, ha a disposizione 40 punti
per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione delle prove.
    2. In particolare il punteggio e' cosi' suddiviso:
Valutazione dei titoli:
      a) per le attivita' documentate di cui al punto b), commi 1 e 2
dell'art. 3, fino a 12 punti;
      b) per le pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla
formazione, fino a 8 punti;
      c)  per le pubblicazioni su tematiche trasversali, rilevanti ai
fini   didattici  (ad  esempio,  multiculturalita',  multimedialita',
cultura di genere, disagio ed handicap), fino a 5 punti;
      d) per titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero
(quali  dottorati,  scuole  di  specializzazione,  laurea,  corsi  di
perfezionamento,  altri  concorsi,  ecc.),  fino  ad un massimo di 10
punti;
      e) solo  per i profili professionali di cui alle lettera b) del
precedente  art. 1,  per  i servizi prestati presso le Universita' ai
sensi della legge n. 1213/1967, fino ad un massimo di punti 5;
Valutazione delle prove di esame:
      a) per la prova scritta, fino ad un massimo di 30 punti;
      b) per la prova orale, fino ad un massimo di 30 punti.