Art. 6. 1. La commissione, nominata con decreto rettorale entro il 16 febbraio 2006 e composta di quattro docenti universitari e di uno nominato dall'Amministrazione scolastica, ha a disposizione 40 punti per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione delle prove. 2. In particolare il punteggio e' cosi' suddiviso: Valutazione dei titoli: a) per le attivita' documentate di cui al punto b), commi 1 e 2 dell'art. 3, fino a 12 punti; b) per le pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione, fino a 8 punti; c) per le pubblicazioni su tematiche trasversali, rilevanti ai fini didattici (ad esempio, multiculturalita', multimedialita', cultura di genere, disagio ed handicap), fino a 5 punti; d) per titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (quali dottorati, scuole di specializzazione, laurea, corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.), fino ad un massimo di 10 punti; e) solo per i profili professionali di cui alle lettera b) del precedente art. 1, per i servizi prestati presso le Universita' ai sensi della legge n. 1213/1967, fino ad un massimo di punti 5; Valutazione delle prove di esame: a) per la prova scritta, fino ad un massimo di 30 punti; b) per la prova orale, fino ad un massimo di 30 punti.