Art. 7.
    1.  Tutti  i  candidati sono ammessi con riserva allo svolgimento
della  prova  scritta.  L'amministrazione  puo' disporre in qualsiasi
momento,  con  proprio  provvedimento motivato, anche successivamente
allo  svolgimento  di  entrambe  le  prove di esame, l'esclusione dal
concorso stesso. L'esclusione sara' comunicata all'interessato.
      2.  Alla  prova  orale  saranno  convocati, per ciascun profilo
professionale,  un  numero di candidati doppio rispetto alle esigenze
del   biennio  2005-2007,  identificati  attraverso  una  graduatoria
risultante  dalla  sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la
prova scritta.