Art. 7. 1. Tutti i candidati sono ammessi con riserva allo svolgimento della prova scritta. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento di entrambe le prove di esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione sara' comunicata all'interessato. 2. Alla prova orale saranno convocati, per ciascun profilo professionale, un numero di candidati doppio rispetto alle esigenze del biennio 2005-2007, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta.