Art. 9. 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie, distinte per profilo di appartenenza secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e nel limite dei posti rispettivamente disponibili, verranno chiamati a svolgere l'attivita' presso la facolta' di scienze della formazione, corso di laurea in scienze della formazione primaria, sedi di Bologna e Reggio Emilia, entro e non oltre il termine che sara' comunicato dall'Amministrazione universitaria e con modalita' successivamente definite. Il candidato dovra' aver ottenuto l'esonero parziale o totale presso l'amministrazione di provenienza. 2. Alla data della presa di servizio il candidato dovra' presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Amministrazione. Ove nel suddetto termine, per qualunque causa, il candidato non si presentasse o non potesse iniziare a svolgere l'attivita', decadra' da ogni diritto e l'Amministrazione potra' invitare i candidati che seguono nella graduatoria a prenderne il posto nell'ordine della graduatoria stessa. 3. Il candidato risultato vincitore si impegna a sostenere in prima persona le spese compiute nello svolgimento della propria attivita' ad eccezione di quelle compiute per i trasferimenti presso le scuole ove il tirocinio verra' svolto.