Art. 9.
    1.  I  candidati  utilmente collocati nelle graduatorie, distinte
per  profilo  di  appartenenza  secondo  quanto indicato nell'art. 1,
comma 1,  lettere  a)  e  b),  e nel limite dei posti rispettivamente
disponibili,  verranno  chiamati  a  svolgere  l'attivita'  presso la
facolta'  di  scienze  della  formazione,  corso di laurea in scienze
della  formazione  primaria, sedi di Bologna e Reggio Emilia, entro e
non  oltre  il  termine  che  sara'  comunicato  dall'Amministrazione
universitaria  e con modalita' successivamente definite. Il candidato
dovra'   aver   ottenuto   l'esonero   parziale   o   totale   presso
l'amministrazione di provenienza.
    2.  Alla  data  della  presa  di  servizio  il  candidato  dovra'
presentare     i     documenti     e    gli    attestati    richiesti
dall'Amministrazione.  Ove nel suddetto termine, per qualunque causa,
il  candidato  non  si  presentasse o non potesse iniziare a svolgere
l'attivita',  decadra'  da  ogni  diritto  e l'Amministrazione potra'
invitare  i  candidati  che  seguono nella graduatoria a prenderne il
posto nell'ordine della graduatoria stessa.
    3.  Il  candidato  risultato  vincitore si impegna a sostenere in
prima  persona  le  spese  compiute  nello  svolgimento della propria
attivita'  ad eccezione di quelle compiute per i trasferimenti presso
le scuole ove il tirocinio verra' svolto.