Art. 12.

                      Accertamenti attitudinali

    I  candidati  riconosciuti  idonei alla visita fisica e psichica,
verranno  sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
Generale  della  Pubblica  Sicurezza e composta da un funzionario del
ruolo  dei  dirigenti  tecnici  psicologi che la presiede, da quattro
appartenenti  al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
commissari  della  Polizia  di  Stato,  in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale.
    Le  prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato  allo  svolgimento  dei compiti connessi con l'attivita' di
polizia.  Consistono  in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  che
individuali,  ed in un colloquio con un componente della Commissione.
Su   richiesta   del   selettore  la  Commissione  puo'  disporre  la
ripetizione  del  colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano
risultati  positivi  i  test  e  sia risultato negativo il colloquio,
questo  e'  ripetuto  in  sede  collegiale. L'esito delle prove viene
valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
    Con  decreto  del  Capo  della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica  Sicurezza  - sono approvati i test, predisposti da istituti
pubblici  o  privati  specializzati,  differenziati in relazione alle
funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.
    Il  giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita' riportato in tale
accertamento  e'  definitivo  e  comporta,  in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.