Art. 19.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati;  tale  votazione  e' data dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
    La  graduatoria  del  concorso  e  la dichiarazione dei vincitori
saranno  effettuate  secondo  le  norme  e  con  le riserve dei posti
previste  dall'art.  1  del  presente  decreto,  nonche'  secondo  le
disposizioni  previste  dall'art.  5 del decreto del Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.