Art. 19. Graduatoria di merito Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonche' secondo le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.