Art. 20.

                      Approvazione graduatoria

    La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale della Pubblica Sicurezza
sotto  condizione  dell'accertamento  dei  requisiti per l'ammissione
all'impiego.
    A  tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
graduatoria   saranno   invitati   a   far   pervenire  al  Ministero
dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza - Direzione
Centrale  per  le  Risorse  Umane  - Servizio Dirigenti, Direttivi ed
Ispettori,  entro  il  termine  perentorio di un mese, decorrente dal
primo  giorno  di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le
relative  dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sottoelencati stati e qualita' personali:
      a) il  non  aver  riportato condanne a pena detentiva per reati
non  colposi  e  non  essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
      b) la cittadinanza italiana;
      c) il godimento dei diritti politici;
      d) il luogo e la data di nascita;
      e) il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera
e), del presente bando;
      f) per   i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva.
    Le  dichiarazioni  indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
    I  candidati  utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.