Art. 22.

                        Status dei vincitori

    I   vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  del
Ministero dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare  sono  posti  in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento   economico   previsto   dagli  articoli 59  della  legge
1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.