Art. 16. Assunzione dei vincitori 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente. 2. Le destinazioni dei candidati dichiarati vincitori sono individuate sulla base della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso. 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti in servizio, in prova, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro presso la Direzione regionale o la Struttura centrale di destinazione. Ad essi viene attribuito il profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1. 4. Il rapporto di lavoro e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale del comparto Agenzie fiscali vigente, nonche' dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che non risultino espressamente o implicitamente abrogate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero disapplicate dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro. Il dipendente e' inoltre tenuto ad osservare il «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».