Art. 16.

                      Assunzione dei vincitori

    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione.   La   costituzione   del   rapporto  di  lavoro  e'
subordinata    all'autorizzazione   all'assunzione   prevista   dalla
legislazione vigente.
    2.  Le  destinazioni  dei  candidati  dichiarati  vincitori  sono
individuate  sulla  base  della  posizione  in  graduatoria  e  delle
preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso.
    3.  I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti in
servizio,  in  prova, previa sottoscrizione del contratto individuale
di  lavoro  presso  la Direzione regionale o la Struttura centrale di
destinazione.  Ad  essi  viene attribuito il profilo professionale di
ingegnere, terza area, fascia retributiva F1.
    4. Il rapporto di lavoro e' disciplinato dal contratto collettivo
nazionale  del  comparto Agenzie fiscali vigente, nonche' dalle norme
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
che non risultino espressamente o implicitamente abrogate dal decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive  modificazioni ed
integrazioni  ovvero  disapplicate  dal  citato  contratto collettivo
nazionale  di lavoro. Il dipendente e' inoltre tenuto ad osservare il
«Codice    di    comportamento   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni».