Art. 3.
    I  candidati  agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non oltre il 19 maggio 2006 e alla
seconda  sessione  non  oltre il 27 ottobre 2006 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
    In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente
istanza.
    La  domanda,  in  carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) diploma   di   laurea   conseguita   secondo   l'ordinamento
previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile.
    Per  l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere
e perito commerciale:
      1) diploma di ragioniere e perito commerciale in originale o in
copia autenticata o copia notarile;
      2) diploma universitario in originale o in copia autentica o in
copia   notarile,   ovvero   diploma  di  laurea  conseguito  secondo
l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia
notarile.
    Possono  altresi'  essere  ammessi  agli  esami  di  abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  di  dottore  commercialista  e  di
ragioniere e perito commerciale anche coloro che sono in possesso dei
requisiti  previsti  dall'art. 71,  comma  6, del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139;
      b) ricevuta  dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli  esami  nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
    I   richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'art. 5  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
    Il  candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
    I  candidati  agli  esami  di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la  prima  e  per  la  seconda  sessione,  un  certificato rilasciato
dall'universita'   presso   la   quale  hanno  conseguito  il  titolo
accademico  attestante  il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
    Detta  certificazione  e'  inserita nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
    I  laureati  in  chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere  gli  esami  di  Stato  di abilitazione all'esercizio della
professione  di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti  che,  dopo  il  conseguimento  del  titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
    I  laureati  che  intendono  sostenere  gli  esami  di  Stato  di
abilitazione    all'esercizio    della    professione    di   dottore
commercialista  devono  presentare  un  certificato di compimento del
tirocinio,   prescritto   dalla   legge   17 febbraio  1992,  n. 206,
rilasciato  dal  Consiglio  dell'ordine  professionale  competente ai
sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327.
    I  candidati  che  intendono  sostenere  gli  esami  di  Stato di
abilitazione  all'esercizio  della professione di ragioniere e perito
commerciale  devono  presentare  un certificato di avvenutocompimento
del  tirocinio,  prescritto  dalla  legge  12 febbraio  1992, n. 183,
rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.
    I  candidati  che al momento della presentazione della domanda di
ammissione  non  abbiano  completato  il tirocinio ma che comunque lo
completeranno  entro  la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella  istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
    In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a) nonche' dei
certificati  attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita',  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
    Le  domande  di  ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il  Direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.