Art. 3. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 19 maggio 2006 e alla seconda sessione non oltre il 27 ottobre 2006 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile. Per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale: 1) diploma di ragioniere e perito commerciale in originale o in copia autenticata o copia notarile; 2) diploma universitario in originale o in copia autentica o in copia notarile, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile. Possono altresi' essere ammessi agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale anche coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Universita'. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato. I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall'universita' presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti universita'. Detta certificazione e' inserita nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente. I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico. I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista devono presentare un certificato di compimento del tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327. I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale devono presentare un certificato di avvenutocompimento del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.