Art. 6.
    Gli  esami  di  Stato  hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 20 giugno 2006 e per la seconda sessione il giorno
28 novembre  2006.  Le  prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito  per  le  singole  sedi  dai  Presidenti  delle commissioni
esaminatrici,  reso  noto  con  avviso  nell'albo  dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
      Roma, 3 febbraio 2006
                                             Il Ministro: Moratti