Art. 11. Borsa di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta del collegio dei docenti. La cadenza del pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso, superare la meta' della durata del corso di dottorato. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.