Art. 11.

                           Borsa di studio

    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando.
    Le   borse   di  studio  verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del  merito.  In  caso  di  parita' di merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    La   borsa   di   studio  e'  confermata  per  l'anno  accademico
successivo,  previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta
del collegio dei docenti.
    La  cadenza  del pagamento della borsa di studio e' non superiore
al bimestre.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per
cento.  I  periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso,
superare la meta' della durata del corso di dottorato.
    Le  borse  di  studio non sono cumulabili con altre borse erogate
allo stesso titolo.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.