Art. 14.

               Valutazione attivita' e ricerche svolte

    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le  ricerche svolte al collegio dei docenti che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore   l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato  di
ricerca.