Art. 14. Valutazione attivita' e ricerche svolte Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca.