Art. 8.

                             Ammissione

    I   candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per il dottorato. In caso di parita' di punteggio tra due o
piu'  candidati  avra'  precedenza  in  graduatoria il candidato piu'
giovane  di  eta'.  I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano   la   loro   accettazione   entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione dell'esito del concorso.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le  prove  d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al
dottorato  in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.