Art. 10.
              Presentazione della documentazione nomina
                      e assunzione in servizio
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione.   La   costituzione   del   rapporto  di  lavoro  e'
subordinata    all'autorizzazione   all'assunzione   prevista   dalla
legislazione vigente.
    2.   I   concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  e
dichiarati   vincitori   del   concorso,   dovranno   far  pervenire,
all'ufficio  ed  entro  il  termine  perentorio  indicati in apposita
comunicazione,  sotto  pena di decadenza, la documentazione che sara'
loro  richiesta  e,  se in possesso dei prescritti requisiti, saranno
chiamati  a  stipulare  un contratto individuale di lavoro secondo le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con   qualifica  dirigenziale  vigente  all'atto  dell'immissione  in
servizio.
    3.  La  mancata  presentazione  dei vincitori del concorso, senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto.
    4. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
i  vincitori  del  concorso  sono  tenuti  a  frequentare un ciclo di
attivita' formative ai sensi della vigente normativa.
    5.  Il  trattamento economico spettante per il ciclo di attivita'
formative  e'  quello  previsto  dall'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165,  fatta  eccezione  per  la  retribuzione  di
posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione
di  risultato,  secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.
    6.  A  completamento  del  ciclo  di attivita' formative, saranno
conferiti  gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti
individuate   secondo   le   prioritarie   esigenze  organizzative  e
gestionali dell'Agenzia.