Art. 10. Presentazione della documentazione nomina e assunzione in servizio 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente. 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, dovranno far pervenire, all'ufficio ed entro il termine perentorio indicati in apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, la documentazione che sara' loro richiesta e, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a stipulare un contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio. 3. La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto. 4. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative ai sensi della vigente normativa. 5. Il trattamento economico spettante per il ciclo di attivita' formative e' quello previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione di risultato, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento dell'assunzione. 6. A completamento del ciclo di attivita' formative, saranno conferiti gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti individuate secondo le prioritarie esigenze organizzative e gestionali dell'Agenzia.