Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Al concorso sono ammessi a partecipare, a domanda, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni reclutati a seguito di corso-concorso il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. 3. Sono altresi' ammessi i soggetti: - in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; - che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea, ovvero, se in possesso del diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni; - in possesso della cittadinanza italiana, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 4. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) titolo di studio universitario individuato secondo la vigente normativa. Possono essere ammessi alle prove concorsuali anche i candidati in possesso di titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, purche' il suddetto titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima; c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ovvero siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nonche' alla data della stipula del contratto individuale di lavoro. 6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.