Art. 5.
                            Preselezione
    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda necessario, e'
facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione consistente
in  quesiti  a  risposta  multipla  e  a  correzione  informatizzata,
vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali.
    2.  Alle  successive  prove  scritte  saranno  ammessi  un numero
massimo  di  candidati  pari  a dieci volte i posti messi a concorso.
Saranno  ammessi  altresi'  i  candidati  con un punteggio identico a
quello dell'ultimo candidato in posizione utile.
    3.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.