Art. 5. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione consistente in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali. 2. Alle successive prove scritte saranno ammessi un numero massimo di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso. Saranno ammessi altresi' i candidati con un punteggio identico a quello dell'ultimo candidato in posizione utile. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale.