Art. 9.
       Formazione della graduatoria di merito e dei vincitori
    1.  La  graduatoria  di  merito  e dei vincitori, formata secondo
l'ordine  decrescente  della  valutazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, di quanto
previsto  nel comma 9 dell'art. 6, sara' approvata con determinazione
del   Direttore  dell'Area  Centrale  Personale  e  Organizzazione  e
successivamente  pubblicata nel Bollettino Ufficiale nonche' nel sito
Internet dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.gov.it
    2.  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ยช
serie speciale.
    3.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnazioni.