Art. 9. Formazione della graduatoria di merito e dei vincitori 1. La graduatoria di merito e dei vincitori, formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, di quanto previsto nel comma 9 dell'art. 6, sara' approvata con determinazione del Direttore dell'Area Centrale Personale e Organizzazione e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale nonche' nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.gov.it 2. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. 3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnazioni.