Art. 2.

                       Istanze di ricusazione

    Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto in Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9
del  decreto-legge  n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di
eventuali istanze di ricusazione di commissari.