Art. 6.

                   Graduatoria e documenti di rito

    1.  La  graduatoria  di  merito  del concorso sara' approvata con
provvedimento  ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
    2.  Di  tale  pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    3.  I  concorrenti  utilmente collocati nella graduatoria saranno
invitati a far pervenire all'amministrazione:
      a) la  documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di
cui  all'art. 2,  di  cui  l'amministrazione  stessa  non sia gia' in
possesso;
      b) certificato   medico   in  bollo  rilasciato  dalla  ASL  di
appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita'
fisica  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato all'impiego di
dirigente.