Art. 6. Graduatoria e documenti di rito 1. La graduatoria di merito del concorso sara' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. 2. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 3. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'amministrazione: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, di cui l'amministrazione stessa non sia gia' in possesso; b) certificato medico in bollo rilasciato dalla ASL di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di dirigente.