Art. 6.
    La  Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
    Le  prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una  lingua  diversa  dall'italiano.  Tale possibilita' dovra' essere
subordinata  ad  un'espressa  e motivata determinazione assunta dalla
Commissione  giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
Commissione rende pubblici i risultati.
    Ultimata  la  prova  orale,  la Commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    Gli atti dei concorsi sono pubblici.
    Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge   n. 241/1990  e  dal  Regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
procedimento    amministrativo    e    di    diritto    di   accesso.
L'Amministrazione   puo'   rinviare   l'accesso   al   momento  della
conclusione del concorso.