Art. 10.
                               Ricorsi
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della procedura di reclutamento e'
proponibile   ricorso,   ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera
dei  deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario n. 49, 00186 Roma. Il ricorso e' proponibile
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione del provvedimento, ovvero
dalla  data  di  pubblicazione degli elenchi degli ammessi o di altro
provvedimento  di  carattere  generale  nell'albo  del  Servizio  del
personale, via della Missione, n. 8, 00186 Roma.