Art. 2.
                          Riserva di posti
    1.  A  favore  del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati  e'  riservato  un  numero  di posti pari ad un decimo delle
assunzioni  di  cui  all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e
riportino  un  punteggio  finale  almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.