Art. 3.
                     Requisiti per l'ammissione
    1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta'  non  inferiore  agli anni 21 e non superiore agli anni
40;
      c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado   di   durata   quinquennale:  diploma  di  istruzione  tecnica
conseguito  presso  un istituto tecnico, ovvero diploma di istruzione
professionale conseguito presso un istituto professionale. Qualora il
richiesto diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato
conseguito  all'estero,  esso  e'  considerato  valido  requisito per
l'ammissione  ove  sia  stato  dichiarato  equipollente,  a tutti gli
effetti,  ai  sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione
secondaria  di  secondo  grado  di  durata quinquennale conseguito in
Italia.  Il  provvedimento  di equipollenza deve essere rilasciato, a
pena  di  esclusione,  entro  la  data di scadenza del termine per la
spedizione  della  domanda  di partecipazione e deve essere allegato,
sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda di partecipazione;
      d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) assenza   di   sentenze   definitive   di   condanna,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta, per reati che comportino la
destituzione  ai  sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per  il  personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti
la  prescrizione,  o  provvedimenti  di  amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale o riabilitazione;
      g) esperienza  lavorativa,  coperta  da  regolare contribuzione
previdenziale  ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli
ultimi  cinque  anni antecedenti la scadenza del termine utile per la
spedizione  delle  domande  di  partecipazione,  in  regime di lavoro
autonomo  ovvero  alle  dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti
pubblici o soggetti privati, come operaio specializzato, con mansioni
di  conduttore,  manutentore  o  addetto  ad impianti termoidraulici,
inquadrato  o  nella  V  cat.  del CCNL 7 maggio 2003 per l'industria
metalmeccanica  o in livelli di inquadramento equivalenti previsti da
CCNL  di  altri  settori privati o della pubblica amministrazione. La
contribuzione   obbligatoria   di  cui  al  precedente  periodo  deve
risultare integralmente e tempestivamente effettuata entro la data di
scadenza  del  termine  utile  per  la  spedizione  delle  domande di
partecipazione.
    2.  Qualora  a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di  condanna,  o  di  applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi  da  quelli  previsti  dal  citato  art. 8 del Regolamento di
disciplina   per   il   personale,  anche  se  siano  intervenuti  la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del  Segretario  generale,  valuta  se  vi  sia compatibilita' con lo
svolgimento   di  attivita'  e  funzioni  al  servizio  dell'istituto
parlamentare.
    3.  Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti  di  ruolo  della  Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).