Art. 6.
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione
                   e comunicazioni con i candidati
    1.  L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al  fine  dell'acquisizione  o  del  completamento dei dati richiesti
all'articolo  5, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della
domanda di partecipazione.
    2.  L'Amministrazione  non assume alcuna responsabilita' ed alcun
onere  per  la  mancata  possibilita'  di  invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'articolo 5,
comma  5, lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione
della domanda di partecipazione.
    3.  Il  candidato  deve  comunicare  alla  Camera  dei  deputati,
Servizio  del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via  della  Missione,  n. 8,  00186  Roma,  con lettera raccomandata,
qualunque  cambiamento  del  recapito di cui all'articolo 5, comma 5,
lettera i).  L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta,  incompleta  o  tardiva  comunicazione  del cambiamento del
recapito stesso.
    4.   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.