Art. 7.
                            Prove d'esame
    1.  Gli  esami  consistono  in  una  prova  scritta, in una prova
pratica professionale e in una prova orale.
    2.  Nell'eventualita'  che  il  numero  dei  candidati  ammessi a
sostenere  le  prove  d'esame  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sia
superiore  a  2.000,  la  prova  scritta sara' preceduta da una prova
selettiva.
    3.  L'eventuale  prova  selettiva  consiste  in  100  quesiti,  a
risposta  multipla  ed  a  correzione  informatizzata, concernenti le
materie  di  cui  all'allegato  C.  I  quesiti  oggetto  della  prova
selettiva  saranno  estratti  da  un  volume di cui l'Amministrazione
curera'    la    pubblicazione.    L'Amministrazione   declina   ogni
responsabilita'  in ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa
Amministrazione.  Ove  necessario,  per  lo  svolgimento  della prova
selettiva  i candidati sono distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio  della  lettera  di  inizio  delle  convocazioni.  La prova
selettiva  e'  valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da
base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni
risposta  omessa.  Il  punteggio  riportato  nella prova selettiva e'
comunicato  agli  interessati  il primo giorno non festivo seguente a
ciascuna  giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la
Camera  dei  deputati,  albo  del  Servizio  del personale, via della
Missione,  n. 8,  00186  Roma.  L'ammissione  alla  prova  scritta e'
deliberata  al  termine  della  sessione  eventualmente dedicata alla
prova  selettiva.  Sono  ammessi  alla  prova scritta i candidati che
abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 70/100.
    4. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, l'elenco
dei  candidati  ammessi  alla  prova  scritta sara' affisso presso la
Camera  dei  deputati,  albo  del  Servizio  del personale, via della
Missione,  n. 8,  00186 Roma, a partire dalla data che sara' indicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale del secondo venerdi'
successivo  all'ultima  giornata  della  eventuale  prova  selettiva.
L'affissione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta costituisce
notifica  a  tutti  gli  effetti. Dalla data di affissione decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi.
    5.  La  prova  scritta  consiste  nella  risposta  sintetica a 10
quesiti  concernenti  termoidraulica e sicurezza sul lavoro, compresa
la  sicurezza  antincendio, e primo soccorso. Il tempo a disposizione
per  lo  svolgimento  della  prova e' di due ore. La prova scritta e'
corretta  in forma anonima ed e' valutata in trentesimi. Sono ammessi
alla  prova  pratica  professionale  i  candidati  che, riportando un
punteggio pari almeno a 21/30, si siano collocati entro il 40° posto.
Il   predetto   numero   di  40  ammessi  puo'  essere  superato  per
ricomprendervi  i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita'.
    6.   L'elenco   dei   candidati   ammessi   alla   prova  pratica
professionale  sara'  affisso presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio  del  personale,  via  della Missione, n. 8, 00186 Roma, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. Dalla
data  di  affissione  decorre  il  termine  di  trenta  giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi.
    7.  La  prova pratica professionale consiste nella verifica delle
capacita'  del candidato di svolgere le attivita' operative richieste
alla  professionalita'  di  collaboratore  tecnico addetto al reparto
impianti   di   riscaldamento,   con   particolare  riferimento  alla
conduzione  e  manutenzione  di  impianti e macchine termoidrauliche,
anche attraverso sistemi di elettrocontrollo.
    8. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica
professionale  e'  determinato  dalla Commissione esaminatrice di cui
all'articolo 8.
    9.  Per  lo  svolgimento  della  prova  pratica  professionale, i
candidati  possono  essere  distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.
    10.  La  prova  pratica  professionale e' valutata in trentesimi.
Sono  ammessi  alla  prova  orale i candidati che nella prova pratica
professionale conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
    11. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' affisso
presso  la  Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via
della  Missione, n. 8, 00186 Roma, nel rispetto delle disposizioni di
cui  all'articolo  9,  commi  1  e  2. L'affissione dell'elenco degli
ammessi  alla  prova  orale costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla  data  di affissione decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi.
    12.  La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del
candidato, con riferimento alle materie di cui all'allegato C.
    13.   La  prova  orale  e'  valutata  in  trentesimi.  Conseguono
l'idoneita'  i  candidati  che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
    14.  I  candidati  possono  sostenere una prova orale facoltativa
sulla   conoscenza  di  una  lingua  straniera  fra  quelle  indicate
nell'allegato  C.  La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con
l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
    15.  Il  punteggio  complessivo  e' costituito dalla media tra il
punteggio  della  prova  scritta, della prova pratica professionale e
della prova orale.
    16. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa di lingua.
    17. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
    18.  Nella  formazione  della  graduatoria  finale si tiene conto
della  riserva  di posti di cui all'articolo 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1.