Art. 8.
                      Commissione esaminatrice
    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
    2.  La  Commissione  esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
    3.  La  Commissione  esaminatrice  dispone le prove d'esame; cura
l'osservanza   delle   istruzioni   impartite   ai   candidati  dalla
Commissione  stessa,  ovvero  dall'Amministrazione,  per  il corretto
svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione dei candidati che
contravvengano  alle stesse; determina i criteri di valutazione della
prova  pratica  professionale  e della prova scritta; fissa i termini
necessari  per  consentire  le  comunicazioni  relative alle fasi del
procedimento  della prova di qualificazione ai sensi dell'articolo 9,
commi  1  e  2;  approva gli elenchi dei candidati ammessi alla prova
scritta  nell'eventualita'  che  abbia luogo la prova selettiva, alla
prova   pratica   professionale   e  alla  prova  orale;  approva  la
graduatoria finale della prova di qualificazione.