Art. 10.

                       Valutazione dei titoli

    1.   Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui
all'articolo  7, comma 1, lettera a., i titoli dei soli ufficiali che
abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
    2.   La  commissione  provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli
assegnando  a ciascun ufficiale un punteggio, espresso in trentesimi,
fino ad un massimo di 10/30i, cosi' ripartiti:
      a.  durata  e  qualita'  del  servizio  militare  prestato,  da
valutare  in  base  alla documentazione matricolare e caratteristica:
fino a 6 punti;
      b. titolo di studio: fino a 2 punti;
      c. eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti.
    3.  I  titoli  di  merito  dovranno essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili   dalla   documentazione   matricolare  e  caratteristica,
dovranno  essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a
tutti gli elementi utili alla loro valutazione.