Art. 15. Graduatoria 1. Gli ufficiali che risulteranno idonei in ciascuna delle prove ed accertamenti di cui all'articolo 2, comma 1, saranno iscritti nella graduatoria di merito che sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma: - dei voti riportati nelle due prove scritte; - del voto riportato nella prova orale; - dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera; - del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 10. Detta graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. 2. A parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria di merito, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto. 3. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.