Art. 15.

                             Graduatoria

    1.  Gli ufficiali che risulteranno idonei in ciascuna delle prove
ed  accertamenti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, saranno iscritti
nella  graduatoria  di  merito  che  sara'  formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma:
      - dei voti riportati nelle due prove scritte;
      - del voto riportato nella prova orale;
      -   dell'eventuale   punteggio   riportato  nella  prova  orale
facoltativa di lingua straniera;
      -  del  punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'articolo 10.
    Detta graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
    2.  A parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione
della  graduatoria  di  merito, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di  preferenza  e' riportato nel gia' citato Allegato «D» al presente
decreto.
    3.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.