Art. 16. Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo 15 saranno compresi nel numero dei posti a concorso - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati sotto-tenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi. 3. All'atto della presentazione i vincitori saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina. 4. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in servizio permanente all'atto della presentazione al corso applicativo dovranno esibire il referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. 5. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possano frequentare o completare il corso applicativo saranno rinviati d'ufficio al corso successivo. 6. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al precedente comma 3, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare. 7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al precedente comma 5 che portino a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 8. Nei confronti dei sottotenenti che non supereranno il corso applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed al loro collocamento in congedo.