Art. 2. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 1 prevede: a. due prove scritte; b. valutazione dei titoli di merito; c. prove di efficienza fisica; d. accertamenti sanitari; e. accertamenti attitudinali; f. prova orale; g. prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 15, della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il 31 luglio 2006) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.