Art. 2.

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 1 prevede:
      a. due prove scritte;
      b. valutazione dei titoli di merito;
      c. prove di efficienza fisica;
      d. accertamenti sanitari;
      e. accertamenti attitudinali;
      f. prova orale;
      g.  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, a scelta del
concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
    2.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto
dell'approvazione,  con  il  decreto dirigenziale di cui all'articolo
15,  della  graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro
il 31 luglio 2006) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.