Art. 7.

                             Commissioni

    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
      a.  la  commissione  esaminatrice  per le prove scritte, per la
valutazione  dei titoli, per la prova orale, per la prova facoltativa
di lingua straniera e per la formazione della graduatoria;
      b.  la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
      c. la commissione per gli accertamenti sanitari;
      d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
    2.  La  commissione  di cui al comma 1, lettera a. sara' composta
da:
      - un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      - tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
      -  un  docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per   le   prove   scritte   di   cultura   generale   e  di  cultura
tecnico-professionale;
      - un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      -   un   ufficiale   in   servizio   permanente  dell'Arma  dei
carabinieri, di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile
della  Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C»,  con  profilo professionale corrispondente almeno alla posizione
«C/2», segretario senza diritto di voto.
    3.  La  commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al comma 1, lettera b., sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      -  due  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il
meno  elevato  in  grado  o,  a  parita'  di  grado,  il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta  commissione  si  avvarra',  durante  l'espletamento  delle
prove,  di  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in possesso della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale medico.
    4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui al
comma 1, lettera c., sara' composta da:
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello,  in  servizio  presso  il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento   del   Comando   Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
presidente;
      -  due ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
carabinieri,  membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta  commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
    5.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera d., sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  tenente  colonnello,  in  servizio  presso  il Centro Nazionale di
Selezione   e   Reclutamento   del  Comando  Generale  dell'Arma  dei
carabinieri, presidente,
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con qualifica di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
carabinieri, membro;
      -  un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo,  in  servizio  presso  il  Centro  Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta      commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di personale del Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.