Art. 7. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a. la commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria; b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c. la commissione per gli accertamenti sanitari; d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a. sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; - tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri; - un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte di cultura generale e di cultura tecnico-professionale; - un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale «C», con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione «C/2», segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b., sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera c., sara' composta da: - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; - due ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d., sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.