Art. 8.

                     Documenti di riconoscimento

    1. Alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed
attitudinali  ed alle prove d'esame i concorrenti dovranno esibire la
carta  d'identita' od altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.