Art. 6. Ritiro dei documenti La documentazione prodotta a corredo della domanda potra' essere ritirata personalmente dai candidati che non abbiano ottenuto il conferimento dell'incarico (o da un incaricato munito di delega, riconosciuto tramite documento d'identita' valido) solo dopo centoventi giorni dalla data di conferimento dell'incarico stesso. Qualora invece la documentazione non sia ritirata entro cinque anni dalla stessa data di conferimento la stessa formera' oggetto di scarico di atti d'archivio.