Art. 6.

                        Ritiro dei documenti

    La  documentazione prodotta a corredo della domanda potra' essere
ritirata  personalmente  dai  candidati  che  non abbiano ottenuto il
conferimento  dell'incarico  (o  da  un  incaricato munito di delega,
riconosciuto   tramite   documento   d'identita'  valido)  solo  dopo
centoventi giorni dalla data di conferimento dell'incarico stesso.
    Qualora  invece  la  documentazione non sia ritirata entro cinque
anni  dalla stessa data di conferimento la stessa formera' oggetto di
scarico di atti d'archivio.