Art. 5. Titoli valutabili ai fini del concorso I titoli di preferenza non costituiscono un punteggio aggiuntivo e verranno valutati esclusivamente allo scopo di determinare la posizione nella graduatoria in caso di ex-aequo. La votazione riportata rimane pertanto invariata. Sono titoli di preferenza a parita' di merito (a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n 399): a) precedenti idoneita' conseguite in concorsi banditi dall'Istituto centrale per il restauro e dall'Opificio delle pietre dure di Firenze (fino a 0,300); b) precedenti idoneita' conseguite in concorsi banditi dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna (fino a 0,250); c) titoli di studio conseguiti negli istituti d'istruzione secondaria superiore (se il risultato conseguito supera 41/60 o 69/100) (fino a 0,020); d) titoli di studio d'istruzione universitaria quadriennale o specialistica (fino a 0,200); e) titoli di studio d'istruzione universitaria triennale (non possono essere sommati i punteggi della laurea triennale con quella specialistica se relativi allo stesso corso di laurea) (fino a 0,150); f) diplomi dell'Accademia di belle arti (fino a 0,150); g) diploma della Scuola della medaglia (fino a 0,145); h) attestati conclusivi di partecipazione a corsi di restauro regionali o riconosciuti dalle regioni; si precisa che l'attestato deve riportare il numero complessivo delle ore effettuate durante l'intero corso e la menzione dell'effettivo riconoscimento regionale del corso stesso (fino a 0,030); i) attestati di effettivo esercizio della professione di restauratore su incarico e/o per conto di uffici pubblici preposti alla conservazione (fino a 0,036); j) attestati di effettivo esercizio della professione di restauratore svolta presso restauratori privati nel corso di lavori affidati da una committenza pubblica (fino a 0,026); k) attestati di tirocinio per restauratore compiuto presso uffici pubblici preposti alla conservazione (fino a 0,007). I titoli posseduti dovranno essere dichiarati con autocertificazione ad esclusione di quanto riportato al punto j), che dovra' essere prodotto in originale o in copia. Detti documenti devono: riferirsi a titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e gia' elencati nella domanda, come indicato al precedente art. 3; essere inviati entro il termine e con le modalita' che l'Istituto centrale per il restauro indichera' nella lettera di comunicazione del risultato dell'esperimento pratico; portare l'indicazione della durata dei corsi professionali e degli studi seguiti; portare l'indicazione del tipo di attivita' svolta (esercizio della professione o tirocinio) e la durata della stessa (per quanto riguarda i titoli di cui alle lettere i), j) e k). Non sono valutabili i titoli non rispondenti ai suddetti requisiti o la cui documentazione non venga presentata o inoltrata entro il termine comunicato dall'Istituto centrale per il restauro. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' ammesso far riferimento a titoli originali eventualmente presentati in occasione di precedenti concorsi presso l'Istituto centrale per il restauro e tuttora conservati presso l'Istituto stesso.