Art. 10. Assunzione in servizio Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita' 1998-2001, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato vincitore della procedura selettiva prestera' la propria attivita' lavorativa. Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione decadra' dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.