Art. 12. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cui al precedente articolo 11. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa la Commissione disporra' di un punteggio di 10/30i, cosi' ripartiti: a) lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, con esclusione di quelle riconosciute equipollenti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, possedute in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti; b) titoli di studio posseduti in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso o in aggiunta a quelli indicati nella precedente lettera a), esami universitari superati successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici: fino a 2 (due) punti; c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino a 2 (due) punti; d) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a 2 (due) punti.