Art. 14. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio militare quali ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002, parimenti citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 13, comma 4, del presente decreto. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici muniti di: a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; b) lastre e referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (solo se di sesso femminile); d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile). In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile). 5. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile; - m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: (1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate, per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); (2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali, per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 6. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico; e) psichiatrico; f) ortopedico; g) analisi completa delle urine; h) analisi del sangue concernente: - emocromo completo; - glicemia; - creatininemia; - transaminasemia (ALT - AST); - birilubinemia totale e frazionata; - G6PDH (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti, altresi', ad accertamento ginecologico. La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel comma 5. 8. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 9 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel comma 10; - «non idoneo» con l'indicazione del motivo. 9. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti riconosciuti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 5, cui sia stato attribuito, secondo le direttive vigenti, il seguente profilo sanitario minimo: PS CO AC AR AV LS LI VS AU 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, e' compatibile con il giudizio di idoneita' anche il coefficiente 3 nelle sole caratteristiche somato-funzionali CO e VS. 10. Ai concorrenti giudicati «idonei» la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 (o 3 nei limiti precisati al comma precedente) sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sara', invece, attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4. Il punteggio complessivo ottenuto sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 16, comma 1, e 17, comma 1. 11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati «non idonei» dalla predetta Commissione i concorrenti risultati, tra l'altro, affetti da: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria); c) positivita' ai cataboliti urinari da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso ed il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliari dell'Arma dei carabinieri. 12. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali. 13. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psico-fisici, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, i concorrenti che, giudicati non idonei, produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui il concorrente ha riportato giudizio di inidoneita'. 14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra' intendersi confermato. 15. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), acquisiti dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), i verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai concorrenti medesimi, esprimera' il suo giudizio a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 16. Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle decisioni assunte dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f). 17. I concorrenti dichiarati non idonei anche agli ulteriori accertamenti psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno definitivamente esclusi dal concorso. 18. I partecipanti ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 3, lettera a), qualora non sia trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli accertamenti psico-fisici per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo saranno presi in considerazione i coefficienti accertati in precedenza.