Art. 16.

                          T i r o c i n i o

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
negli  accertamenti  attitudinali  di  cui  al precedente articolo 15
saranno  iscritti,  a  cura  della Commissione di cui all'articolo 9,
comma  1,  lettera  a),  in  graduatorie  di  ammissione al tirocinio
distinte,  per  i  concorsi  e  le  specialita'  di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
    2.   Dette  graduatorie  saranno  formate  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati da ciascun concorrente
nella  prova  scritta,  nella  valutazione dei titoli, nelle prove di
efficienza fisica e negli accertamenti psico-fisici.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  delle  graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
    In  assenza  di  titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo  3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    4.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nelle graduatorie di cui al
precedente  comma  2 saranno convocati al tirocinio quelli di seguito
indicati:
      a) nel  concorso  per  l'ammissione  di 40 allievi al 10° corso
AUFP,  ausiliari  del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  a):  40  (quaranta)  concorrenti,  di  cui almeno 5 (cinque)
concorrenti   diplomati   presso  le  scuole  militari  e  l'Istituto
dell'Opera   nazionale  per  i  figli  degli  aviatori  e  7  (sette)
concorrenti   figli   di   militari  deceduti  a  seguito  di  eventi
verificatisi    direttamente   nell'espletamento   del   servizio   o
riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
      b) nel  concorso  per  l'ammissione  di 30 allievi al 10° corso
AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b):
        - 8 (otto) concorrenti per la specialita' amministrazione;
        - 16 (sedici) concorrenti per la specialita' medicina;
        - 4 (quattro) concorrenti per la specialita' telematica;
        - 2 (due) concorrenti per la specialita' genio.
    5.   Qualora   i   posti  riservati  non  fossero  ricoperti  per
insufficienza  di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
    6.  I  partecipanti  ad  entrambi i concorsi di cui al precedente
articolo 1,  comma  1,  ammessi  a  frequentare il tirocinio, sia per
l'ammissione  al  corso  per  allievi  ufficiali  ausiliari del ruolo
speciale  che  per  quello  per allievi ufficiali ausiliari del ruolo
tecnico-logistico,  interpellati  dal  Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri  - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento  e  concorsi,  dovranno optare per uno dei due concorsi,
sottoscrivendo apposita rinuncia per l'altro.
    7.  In  seguito  potra'  essere  convocato  al tirocinio, secondo
l'ordine della relativa graduatoria di concorso, corso e specialita',
un  numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
primo  giorno  che  saranno  considerati  rinunciatari ed esclusi dal
concorso  -  e degli eventuali rinuncianti nei primi cinque giorni di
frequenza.
    8.  All'atto  della  presentazione presso l'Istituto d'istruzione
ove  avra'  luogo  il  tirocinio  i concorrenti dovranno consegnare i
seguenti documenti:
      -  due  fotografie  senza  copricapo,  formato tessera (4 x 5).
Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
      - certificato, in carta semplice, di avvenute vaccinazioni, per
coloro  che  vi  si  siano  eventualmente  stati sottoposti (scheda o
libretto sanitario per i concorrenti militari);
      - certificato attestante il gruppo sanguigno.
    I  concorrenti  di  sesso  femminile,  ai fini della verifica dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  al  corso,  dovranno altresi'
consegnare referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica  o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data  di  presentazione  e,  qualora ammessi alla frequenza del corso
formativo, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test.
    9.  All'atto  della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere    per   taluni   concorrenti   dubbi   sulla   persistenza
dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
del  Comando  dell'Istituto  di istruzione rinviare detti concorrenti
presso  il  Centro  nazionale di selezione e reclutamento del Comando
Generale  dell'Arma  dei carabinieri per un supplemento di indagini e
di   accertamenti.  Il  provvedimento  di  inidoneita'  e  quello  di
temporanea  inidoneita'  che si preveda non possa risolversi entro il
settimo  giorno  dalla  data  di  inizio  del tirocinio comporteranno
l'allontanamento  del  frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione
dal  concorso  e  la  facolta'  per  l'Amministrazione  di  procedere
all'ammissione   al   tirocinio  di  altro  concorrente,  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma 6.
    10.  I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita'
di   allievi  carabinieri,  se  civili,  ovvero  con  il  grado  gia'
rivestito,  qualora gia' alle armi; in tal caso saranno posti, a cura
del  Reparto/Ente  di  appartenenza,  nella  posizione di comandati o
aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
    11.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme   disciplinari   di  vita  interna  dell'Istituto  d'istruzione
previste  per  gli  allievi,  saranno  forniti  di vitto e alloggio e
verra',  inoltre,  loro  somministrato  in  uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo.
    12.  Il  tirocinio,  che  avra'  una  durata  non superiore a tre
settimane,  sara'  svolto  con  le  modalita'  definite  in  apposito
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma dei
carabinieri.
    Durante  il tirocinio tutti i frequentatori saranno selezionati e
valutati  sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari,
ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate:
      - regolamenti;
      - istruzione formale;
      - armi e pratica armi;
      - educazione fisica;
      - storia dell'Arma dei carabinieri;
      - addestramento individuale al combattimento.
    13.   Durante   il  tirocinio  i  frequentatori  saranno  inoltre
sottoposti  ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del
rilevamento comportamentale riferito all'effettivo dispiegamento «sul
campo»  delle  potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti
attitudinali di cui all'articolo 15.
    14.  Saranno  rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal
concorso   i   frequentatori  che  rinuncino  alla  prosecuzione  del
tirocinio  e  coloro  che  maturino  assenze  prolungate,  anche  non
continuative,  che  superino  complessivamente  1/3  della durata del
tirocinio  medesimo.  Qualora  il  superamento  del limite massimo di
assenze   consentite   dipenda   da  temporanea  inidoneita'  fisica,
l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda
di  ammissione  al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo.
L'ammissione  a  detto  tirocinio  e'  in  ogni  caso  subordinata al
riacquisto della prescritta idoneita' fisica.
    15.  Saranno  parimenti  rinviati  dall'Istituto  ed  esclusi dal
concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il
tirocinio  lo  stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia,  previo
accertamento presso una struttura sanitaria militare.
    16.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
cui   al  precedente  articolo 9,  comma  1,  lettera  e),  la  quale
formulera'  il  giudizio  nei  riguardi di ciascun frequentatore, con
l'attribuzione,  in  caso  di  idoneita', di un punteggio da 0 (zero)
fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della
formazione  della graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma
1,  tenendo  conto  del  rendimento globale riferito alla capacita' e
resistenza  fisica, al rilevamento comportamentale, alla idoneita' ad
affrontare   il   corso   formativo,  nonche'  delle  risultanze  che
emergeranno  dall'insieme  delle  prove  ed  accertamenti  di  cui al
precedente  comma  12  e  delle effettive capacita' attitudinali e di
adattamento  alla vita militare evidenziate nel corso delle attivita'
addestrative del tirocinio.
    17.  I  frequentatori  nei  cui  confronti  venga  espresso dalla
Commissione  di  cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), giudizio di
non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.