Art. 16. T i r o c i n i o 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' negli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 15 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), in graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, per i concorsi e le specialita' di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b). 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta, nella valutazione dei titoli, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psico-fisici. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio quelli di seguito indicati: a) nel concorso per l'ammissione di 40 allievi al 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 40 (quaranta) concorrenti, di cui almeno 5 (cinque) concorrenti diplomati presso le scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 7 (sette) concorrenti figli di militari deceduti a seguito di eventi verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio; b) nel concorso per l'ammissione di 30 allievi al 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): - 8 (otto) concorrenti per la specialita' amministrazione; - 16 (sedici) concorrenti per la specialita' medicina; - 4 (quattro) concorrenti per la specialita' telematica; - 2 (due) concorrenti per la specialita' genio. 5. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2. 6. I partecipanti ad entrambi i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, ammessi a frequentare il tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale che per quello per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico, interpellati dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno optare per uno dei due concorsi, sottoscrivendo apposita rinuncia per l'altro. 7. In seguito potra' essere convocato al tirocinio, secondo l'ordine della relativa graduatoria di concorso, corso e specialita', un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi cinque giorni di frequenza. 8. All'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione ove avra' luogo il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti: - due fotografie senza copricapo, formato tessera (4 x 5). Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; - certificato, in carta semplice, di avvenute vaccinazioni, per coloro che vi si siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari); - certificato attestante il gruppo sanguigno. I concorrenti di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno altresi' consegnare referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione e, qualora ammessi alla frequenza del corso formativo, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 9. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento di indagini e di accertamenti. Il provvedimento di inidoneita' e quello di temporanea inidoneita' che si preveda non possa risolversi entro il settimo giorno dalla data di inizio del tirocinio comporteranno l'allontanamento del frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione dal concorso e la facolta' per l'Amministrazione di procedere all'ammissione al tirocinio di altro concorrente, secondo le modalita' di cui al precedente comma 6. 10. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita' di allievi carabinieri, se civili, ovvero con il grado gia' rivestito, qualora gia' alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del Reparto/Ente di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo. 12. Il tirocinio, che avra' una durata non superiore a tre settimane, sara' svolto con le modalita' definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno selezionati e valutati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate: - regolamenti; - istruzione formale; - armi e pratica armi; - educazione fisica; - storia dell'Arma dei carabinieri; - addestramento individuale al combattimento. 13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno inoltre sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale riferito all'effettivo dispiegamento «sul campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 15. 14. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di assenze consentite dipenda da temporanea inidoneita' fisica, l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda di ammissione al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo. L'ammissione a detto tirocinio e' in ogni caso subordinata al riacquisto della prescritta idoneita' fisica. 15. Saranno parimenti rinviati dall'Istituto ed esclusi dal concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare. 16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione, in caso di idoneita', di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma 1, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale, alla idoneita' ad affrontare il corso formativo, nonche' delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 12 e delle effettive capacita' attitudinali e di adattamento alla vita militare evidenziate nel corso delle attivita' addestrative del tirocinio. 17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.