Art. 17.

            Graduatorie di ammissione ai corsi formativi

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti,  dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera  a),  in  graduatorie finali di ammissione al corso formativo
distinte  per concorso e specialita' di cui al precedente articolo 1,
comma 1.
    2.  Dette  graduatorie  saranno  formate dalla Commissione tenuto
conto  della  ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato
articolo 1,  comma  1.  Il punteggio di merito di ciascun concorrente
sara' costituito dalla somma dei punteggi conseguiti:
      - nella prova scritta;
      - nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 12;
      - nelle prove di efficienza fisica;
      - negli accertamenti psico-fisici;
      - al termine del tirocinio.
    3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
    4.  A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione
delle  graduatorie  si  terra'  conto  delle  vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
    In  assenza  di  titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo  3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    5.  In  ciascun  concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi
alla   frequenza   del   corso   formativo,  secondo  l'ordine  delle
graduatorie  distinte  per  concorso e specialita' fino a concorrenza
dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei.