Art. 17. Graduatorie di ammissione ai corsi formativi 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), in graduatorie finali di ammissione al corso formativo distinte per concorso e specialita' di cui al precedente articolo 1, comma 1. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla Commissione tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato articolo 1, comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma dei punteggi conseguiti: - nella prova scritta; - nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 12; - nelle prove di efficienza fisica; - negli accertamenti psico-fisici; - al termine del tirocinio. 3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 5. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle graduatorie distinte per concorso e specialita' fino a concorrenza dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei.