Art. 19. E s c l u s i o n i 1. La Direzione Generale per il personale militare potra', con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.