Art. 2.

                          Riserve di posti

    1.  Nel  concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei
40  posti  a  disposizione per il 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo
speciale  5  (cinque) sono riservati a favore dei diplomati presso le
Scuole  militari  e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli
aviatori,  7  (sette)  sono  riservati a favore dei figli di militari
deceduti   in  servizio  ovvero  a  seguito  di  eventi  verificatisi
nell'espletamento  del  servizio  e/o riconosciuti come dipendenti da
causa di servizio.
    2.  Fermo  restando  quanto  indicato nell'articolo 1, comma 3, i
posti  riservati  che  non  fossero  ricoperti  per  insufficienza di
concorrenti   idonei   saranno   devoluti,   secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.