Art. 2. Riserve di posti 1. Nel concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei 40 posti a disposizione per il 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale 5 (cinque) sono riservati a favore dei diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, 7 (sette) sono riservati a favore dei figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio. 2. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 1, comma 3, i posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.