Art. 20.

              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.  I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione
presso  l'Istituto  d'istruzione  per compiere il tirocinio una ferma
volontaria  di  tre  settimane quali allievi carabinieri, dalla quale
saranno  prosciolti  qualora rinuncino successivamente al tirocinio o
non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito,  a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto
di  istruzione  per  la  frequenza  del  tirocinio  e  fino al giorno
antecedente  la  data  di ammissione al corso in qualita' di allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
la  frequenza  del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi al corso formativo.
    3.   I   concorrenti  che  all'atto  della  presentazione  presso
l'Istituto  di  istruzione  per la frequenza del tirocinio siano gia'
alle  armi  saranno  collocati,  per la durata del tirocinio stesso e
sino  all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di
comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai
Reparti/Enti  di  provenienza  qualora interrompano, per rinuncia, la
frequenza  del  tirocinio  o non lo superino o non vengano, comunque,
ammessi al corso.
    4.  Gli  ufficiali di complemento ed i volontari del ruolo truppa
il  cui  collocamento  in congedo venga a cadere durante la frequenza
del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito,
sino  all'ammissione  al  corso  formativo, ovvero, sino alla data di
rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
    5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra'
una  durata  di  9  (nove)  settimane e si svolgera' presso la Scuola
Ufficiali  carabinieri  di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo speciale o del
ruolo   tecnico  -  logistico  dell'Arma  dei  carabinieri,  dovranno
contrarre   una   ferma   volontaria   di   trenta  mesi  e  dovranno
assoggettarsi  alle  leggi  ed  ai regolamenti militari come allievi.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione.
    Una  volta conseguita la nomina di cui al successivo articolo 21,
gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  possono presentare domanda per
essere  collocati  in  congedo  a  decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione ai sensi dell'articolo 24,
comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215. La
Direzione  Generale  per  il  personale  militare,  su  richiesta del
Comando   Generale   dell'Arma  dei  carabinieri,  puo'  rinviare  il
collocamento  in  congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze
di  impiego  ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni
condotte  fuori  dal territorio nazionale ovvero per il controllo del
territorio nazionale di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b), del
citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
    6.  A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i  concorrenti che siano militari in servizio o in congedo (ufficiali
di  complemento,  sottufficiali o volontari del ruolo truppa) saranno
cancellati  dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
    Allo  scopo,  la  Scuola  Ufficiali carabinieri, al termine della
prima  settimana  di  corso, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione  Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei  concorrenti  gia'  alle  armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
    Gli  allievi  provenienti  dagli  ufficiali  di  complemento, dai
sottufficiali  e  dai  volontari  del  ruolo truppa delle altre Forze
armate,  qualora  non  conseguano  la  nomina  ad  ufficiale in ferma
prefissata,   ausiliario  del  ruolo  tecnico  logistico  o  speciale
dell'Arma  dei  carabinieri  saranno reintegrati nel grado, riscritti
nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo trascorso presso la Scuola
Ufficiali carabinieri sara' computato nell'anzianita' di grado.
    7.  Durante  la  frequenza  del  corso allievi ufficiali in ferma
prefissata  potranno  essere concessi dalla Direzione Generale per il
personale militare - ricevute dall'Istituto di formazione le relative
domande  degli  interessati  -  nulla osta al transito in altre Forze
armate  o  Corpi  armati dello Stato, nonche' nella Polizia di stato,
nel  Corpo  della  polizia  penitenziaria,  nel  Corpo  della guardia
forestale  e  nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  solo ai
vincitori  di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano
tenuti  a  sottoscrivere  arruolamento  volontario  con  ferma almeno
biennale.
    Una  volta conseguita la nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario  dei  ruoli  speciale  o  tecnico-logistico  dell'Arma dei
carabinieri,  invece, il proscioglimento dalla ferma contratta potra'
essere  disposto  dalla  Direzione Generale per il personale militare
solo  nei  casi  di immediata instaurazione di un rapporto di impiego
civile  o  militare a tempo indeterminato, o di sottoscrizione di una
ferma  volontaria al termine della quale - senza partecipazione ad un
ulteriore concorso - sia previsto il transito nel servizio permanente
(ad  esempio:  ingresso nelle accademie militari, ammissione ai corsi
allievi marescialli, ecc.).
    8.  Agli  allievi  ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete  il  trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri.