Art. 20. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma volontaria di tre settimane quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso formativo. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai Reparti/Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso. 4. Gli ufficiali di complemento ed i volontari del ruolo truppa il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra' una durata di 9 (nove) settimane e si svolgera' presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione. Una volta conseguita la nomina di cui al successivo articolo 21, gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. La Direzione Generale per il personale militare, su richiesta del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b), del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 6. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo (ufficiali di complemento, sottufficiali o volontari del ruolo truppa) saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente. Allo scopo, la Scuola Ufficiali carabinieri, al termine della prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali di complemento, dai sottufficiali e dai volontari del ruolo truppa delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico logistico o speciale dell'Arma dei carabinieri saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso la Scuola Ufficiali carabinieri sara' computato nell'anzianita' di grado. 7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata potranno essere concessi dalla Direzione Generale per il personale militare - ricevute dall'Istituto di formazione le relative domande degli interessati - nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di stato, nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno biennale. Una volta conseguita la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciale o tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, invece, il proscioglimento dalla ferma contratta potra' essere disposto dalla Direzione Generale per il personale militare solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego civile o militare a tempo indeterminato, o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale - senza partecipazione ad un ulteriore concorso - sia previsto il transito nel servizio permanente (ad esempio: ingresso nelle accademie militari, ammissione ai corsi allievi marescialli, ecc.). 8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.