Art. 21. Nomina ad ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a seconda del concorso cui abbiano partecipato, saranno nominati sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma un ulteriore corso di perfezionamento della durata di 7 (sette) settimane. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. 3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il personale militare.