Art. 21.

               Nomina ad ufficiale in ferma prefissata

    1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a
seconda  del  concorso  cui  abbiano  partecipato,  saranno  nominati
sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del ruolo speciale o
tenenti  in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno presso la Scuola Ufficiali
carabinieri  di  Roma  un  ulteriore  corso  di perfezionamento della
durata di 7 (sette) settimane.
    2.  L'anzianita'  assoluta  sara'  fissata dal decreto di nomina,
mentre  l'anzianita'  relativa  sara'  data dalla media del punteggio
conseguito  nel  concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione.
    3.  Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione  sono  ammessi  a  ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi  almeno  trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento  degli  esami  in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
    4.  Gli  allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che  dimostrino  di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini  necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si  rendano  colpevoli  di  gravi  mancanze  contro la disciplina, il
decoro  o  la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni   ed   esercitazioni,   sono   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione Generale per il personale militare.