Art. 22.

                       Prospettive di carriera

    1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
      a) ammessi, mediante concorso per soli titoli, ad una ulteriore
ferma annuale;
      b) trattenuti  in  servizio  sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta  del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, previo loro
consenso,  per  consentirne  l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito  di  operazioni  condotte  fuori dal territorio nazionale
ovvero   per   il   controllo   del  territorio  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 24,  comma  6,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
    2.   I   sottotenenti  in  ferma  prefissata  sono  valutati  per
l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore al compimento del
secondo  anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale
decorrenza.
    3.  Gli  ufficiali  in ferma prefissata che abbiano completato un
anno  di  servizio,  possono  partecipare,  in relazione al titolo di
studio  posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio  permanente  del  ruolo  speciale  e  del  ruolo  tecnico  -
logistico  dell'Arma dei carabinieri, sempreche' non abbiano superato
il  34°  anno  di eta' e siano in possesso dei requisiti indicati dal
relativo bando.
    4.  Gli  ufficiali  in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri
che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
usufruiranno di riserve di posti:
      -  fino  al  80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi
per  la  nomina  a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico -
logistico dell'Arma dei carabinieri;
      -  fino  al  40% dei posti annualmente disponibili nei concorsi
per  la  nomina  a  sottotenente  in  servizio  permanente  del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri.